Statuto dell'Associazine Culturale “La Grama”
TITOLO IDenominazione - sedeART. 1E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione non commerciale, operante nei settori, culturale, che assume la denominazione Associazione Culturale “La Grama”.
TITOLO IIScopo- OggettoART. 2L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Essa opera senza scopo di lucro e persegue le seguenti finalità di custodire la memoria della lingua dialettale, delle tradizioni popolari e della civiltà contadina tipiche del proprio territorio e di promuoverne la conoscenza allo scopo di favorire un arricchimento della dimensione umana e culturale, offrendo un valido strumento educativo anche al mondo della scuola. Individua, pertanto, come prioritarie le seguenti attività:
Al fine di realizzare tali attività, l'Associazione potrà inoltre:
TITOLO IIIART. 3Sono soci dell'Associazione quelli risultanti dall'atto costitutivo e quelli che intendono aderirvi successivamente e risultano dell'elenco dei soci. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
ART. 4Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisiranno ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.
ART. 5La qualifica di socio dà diritto:
I soci sono tenuti:
ART. 6I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio.
Recesso - EsclusioneART. 7La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
ART. 8Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
ART. 9Le deliberazioni prese in materia di esclusione e recesso devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera ad eccezione del caso previsto all'art. 8 lett. b) del presente Statuto. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
TITOLO IVRisorse economiche - Fondo ComuneART. 10L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Esercizio SocialeART. 11L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
TITOLO VOrgani dell'AssociazioneART. 12Sono organi dell'Associazione:
AssembleeART. 13L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
ART. 14L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
ART. 15L'assemblea, di norma, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.
ART. 16La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove),la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L' assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
ART. 17L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Consiglio DirettivoART. 18Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed e' formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente. Al fine di coinvolgere tutti i consiglieri nelle attività possono essere assegnati incarichi specifici. I compiti di tesoriere-cassiere e di Segretario, vengono attribuiti a due persone al fine di meglio gestire le attività.Il Consiglio Direttivo può presentare all'Assemblea che lo approva un regolamento interno di funzionamento Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale. Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
ART. 19In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.
Presidente> ART. 20Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
Collegio dei Revisori dei ContiART. 21Il Collegio dei Revisori dei Conti, ha funzioni di controllo, viene eletto dall' Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Pubblicità e trasparenza degli atti socialiART. 22Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
TITOLO VIScioglimentoART. 23Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Clausola compromissoriaART. 24Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Consiglio Notarile di Ravenna.
Norma finaleART. 25Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. |
20 visitatori online
Approfondimenti
- Notice
La Grama - Statuto
|